Art. 2.
(Ospedalizzazione domiciliare).

      1. Al fine assicurare il pieno successo del programma, i criteri speciali ed indispensabili di eleggibilità dei pazienti sono i seguenti:

          a) presenza di malattia neoplastica;

          b) necessità di trattamenti specialistici, ovvero terapia antiblastica, terapia complementare e terapia di supporto;

          c) non autosufficienza;

          d) difficoltà in relazione all'accesso nelle strutture sanitarie;

          e) ambiente abitativo e familiare idoneo;

          f) espressione da parte del paziente del consenso informato.

      2. L'ospedalizzazione domiciliare è attivata su richiesta del paziente o della sua famiglia, sentito il parere del medico di base o del medico del reparto ospedaliero tradizionale presso il quale è in cura e previa autorizzazione degli enti.
      3. Il paziente al quale è proposta l'ospedalizzazione domiciliare è libero di rifiutarla.
      4. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego di personale specializzato e particolarmente addestrato allo scopo, con la collaborazione dei medici di base e dei medici ospedalieri che hanno già avuto in cura il paziente. L'ente preposto garantisce nel domicilio dei paziente la presenza continuativa di un sanitario, anche in condizioni di emergenza, nonché di tutti i servizi indispensabili e propri di un ospedale tradizionale, ovvero di una ospedalizzazione specialistica domiciliare.
      5. La responsabilità delle cure e dell'assistenza erogate ai pazienti assistiti in regime di ospedalizzazione domiciliare è del medico incaricato dagli enti.
      6. I medici operanti a tempo pieno nell'ambito del programma e senza altre

 

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mansioni nel settore pubblico o privato devono possedere i titoli comprovanti l'esperienza specifica nell'assistenza dei malati neoplastici. A tale scopo sono allestiti presso Ministero della salute e presso gli assessorati regionali competenti appositi elenchi approvati dalle commissioni di esperti del settore di cui all'articolo 4, comma 3.
      7. Eventuali forme di trattamento domiciliare erogate al di fuori dei criteri di eleggibilità cui al comma 1, non rientrando nelle peculiari finalità e nei benefici previsti dalla presente legge, devono essere ricondotte alle attività di assistenza domiciliare cui può eventualmente provvedere l'azienda sanitaria locale, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.